Studio Athena | LE INFORMATIVE NEL REGOLAMENTO UE 679/2016
437
post-template-default,single,single-post,postid-437,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

LE INFORMATIVE NEL REGOLAMENTO UE 679/2016

LE INFORMATIVE NEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Gli adempimenti privacy sono una cosa seria, non vanno banalizzati ma neppure complicati inutilmente. Per questa ragione abbiamo deciso di pubblicare una serie di articoli sui vari adempimenti, cercando di sfatare fake che circolano sul web. Iniziamo dall’informativa ex.art.13 e 14 Reg.Ue 679/20016
L’informativa deve essere “puntuale” non si possono utilizzare modelli standardizzati a meno che tali modelli non rispecchino esattamente finalità e modalità del trattamento.
Le finalità devono essere esplicate chiaramente e per ciascuna di esse è necessario indicare le conseguenze di un eventuale rifiuto a conferire i dati.
L’informativa non deve essere “consegnata”, ma resa disponibile. Il Garante suggerisce di renderla disponibile in formato elettronico, consentendo all’interessato di poterla visualizzare in qualunque momento.
Renderla disponibile significa ad esempio affiggerla nei locali dove si ricevono i clienti, o se il cliente non viene nel nostro ufficio, inserirla come link nelle email.
Ovviamente l’informativa, salvo i casi in cui i trattamenti sia dei clienti che dei fornitori sono effettuati per le sole finalità amministrative e contabili, o per dar seguito al contratto di servizio o di fornitura, sono diverse per ciascuna categoria di destinatari : clienti, fornitori, dipendenti, utenti del sito web.
L’informativa deve essere resa disponibile prima della raccolta dei dati personali, salvo il caso in cui, ai sensi dell’art.14 i dati non siano raccolti direttamente dell’interessato. In questo caso l’informativa viene differita ai sensi dell’art.14